Art. 12.
(Incentivi).

      1. In considerazione dei maggiori costi derivanti dall'assistenza al travaglio e al parto per via vaginale, sia in termini di impegno di personale medico e ostetrico, sia di tecnologie, il rimborso alle strutture sanitarie relativo ai parti vaginali, sia spontanei che operativi, è equiparato a quello previsto dalle normativa vigente per i tagli cesarei.
      2. Le ASL corrispondono, su richiesta e presentazione di parcelle di onorari, una somma corrispondente al raggruppamento omogeneo di diagnosi (DRG) del parto a chi ha partorito a domicilio.
      3. Le unità operative che attuano la propria attività in conformità alle disposizioni della presente legge sono incentivate dalle ASL con iniziative di formazione e di aggiornamento, nonché con il finanziamento di progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge. Ai fini del presente comma, le unità operative sono valutate dalle ASL competenti per territorio con cadenza annuale.